Ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L.R. 14/08/2019, n. 24 alla lettera d) del presente comma le parole "per periodi di tempo superiori complessivamente a un mese in ciascun anno solare" sono autenticamente interpretate nel senso che il titolo abilitativo di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) è dichiarato decaduto qualora l’operatore non utilizzi, senza giustificato motivo e in ciascun anno solare, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente ad un mese, ovvero trenta giorni, indipendentemente dalle volte in cui si tiene il mercato.”

Dalla redazione