Sent.C. Cass. 17/03/1995, n. 3101 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 17/03/1995, n. 3101

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1. Appalti - Dipendenti dell'appaltatore - Contratti collettivi - Efficacia - Usi aziendali - Formazione - Requisiti - Inserimento nei contratti individuali - Derogabilità in peius da parte dei contratti collettivi - Divieto.
1. Al fine della formazione degli usi aziendali, riconducibili alla categoria degli usi negoziali, è necessaria unicamente la sussistenza di una prassi generalizzata - che si realizza attraverso la mera reiterazione di comportamenti posti in essere spontaneamente e non già in esecuzione di un obbligo - che riguardi i dipendenti anche di una sola azienda e che comporti per essi un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva; le condizioni di miglior favore derivanti dai suddetti usi aziendali non possono essere derogate in peius per i lavoratori dalla contrattazione collettiva, atteso che gli usi si inseriscono nei singoli contratti individuali e non già nei contratti collettivi nazionali od aziendali, e che l'esecuzione di tale inserzione può avvenire soltanto in base alla concorde volontà delle parti.

1. Ved. Cass. 12 marzo 1994 n. 2406.[R=W12M942406]

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