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Sent.C. Cass. 22/10/1987, n. 7814

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1. Appalti oo.pp. - Dipendenti dell'appaltatore - Applicazione dei C.C.N.L. - Obbligatoria ex art. 17 Cap. gen.
1. L'espressa previsione, ad opera dell'art. 17 del Cap. gen. oo.pp. (D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063), dell'inserzione nei singoli contratti di appalto, dell'obbligo per l'appaltatore di applicare ai lavoratori dipendenti le condizioni della disciplina collettiva ne comporta l'applicabilità indipendentemente dalla sussistenza o meno delle condizioni altrimenti idonee a rendere vincolante, per l'appaltatore medesimo, la contrattazione collettiva (di diritto comune).

1. Cap. gen. oo.pp., art. 17, 1°c.: « Nei contratti sarà stabilito di regola che l'appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori ». Sull'argomento, ved. Cass. 23 maggio 1978, n. 2580[R=W23MA782580].
Cost. art. 39; C.c. art. 2069; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 13[R=DPR106362,A=13]

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