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Sent. C. Cass. 08/04/1986, n. 2434

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1. Ingegneri e architetti - Onorario - Ritardato pagamento - Interessi al tasso di sconto B. Italia (interessi legali).
1. L'art. 9 della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti di cui alla L. 2 marzo 1949 n. 143, il quale stabilisce che sui compensi dovuti ai suddetti professionisti spettano gli interessi ragguagliati al tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca d'Italia, pone un saggio legale degli interessi medesimi e pertanto deve trovare applicazione in favore dell'ingegnere od architetto che, nel domandare la liquidazione del compenso in conformità di quella tariffa, faccia istanza degli interessi legali, senza che si renda necessaria la specifica invocazione di tale norma.

1. Conf. Cass. 6 marzo 1984 n. 1559[R=W6M841559], 6 aprile 1981 n. 1950[R=W6A811950]

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