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Sent.C. Cass. 16/06/2001, n. 8165

48486 48486
1. Consulenza tecnica di parte - Rilievi precisi contro la C.T.U. - Obbligo del giudice di esaminarli analiticamente.
1. Quando i rilievi contenuti nella consulenza tecnica di parte siano precisi e circostanziati, tali da portare a conclusioni diverse da quelle contenute nella consulenza tecnica d'ufficio ed adottate in sentenza, ove il giudice trascuri di esaminarli analiticamente, ricorre il vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

1a. Ved. Cass. 21 febbraio 2001, n. 2486R.
(Cod.proc.civ. artt. 61, 116, 201 e 360)

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