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Sent.C. Cass. 18/08/1993, n. 8750

43936 43936
1. Vizi e difetti - Ex art. 1669 o 1667 C.c. - Differenza.
1. Le disposizioni dell'art. 1669 C.c. tendono essenzialmente a disciplinare le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono negativamente in maniera profonda sugli elementi essenziali di struttura e di funzionalità dell'opera, influendo sulla sua solidità, efficienza e durata, mentre si ha azione di garanzia per i vizi e difformità ai sensi dell'art. 1667 quando la costruzione non corrisponde alle caratteristiche del progetto e del contratto di appalto, ovvero sia stata eseguita senza osservare le regole della tecnica.

1. Conf. Cass. 5 febbraio 1985 n. 802 R
C.c. artt. 1223 , 1667 e 1669

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