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Sent.C. Cass. 05/02/1985, n. 802

46367 46367
1. Gravi difetti - Garanzia dell'appaltatore ex art. 1669 Cc. - Differenze rispetto alla garanzia per vizi e difetti ex art. 1667 C.c.
1. La norma dell'art. 1669 C.c. tende essenzialmente a disciplinare le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono negativamente, in maniera profonda, sugli elementi essenziali di struttura e funzionalità dell'opera, influendo sulla sua solidità, efficienza e durata, mentre la disposizione dell'art. 1667 C.c., la quale prevede l'azione di garanzia per i vizi e le difformità, riguarda l'ipotesi delle costruzioni che non corrispondono alle caratteristiche del progetto e del contratto d'appalto o che siano state eseguite senza osservare le regole della tecnica.

1. Ved. Cass. 18 giugno 1981 n. 3971.[R=W18G813971]

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