FAST FIND : GP4826

Sent. C. Stato 21/07/2000, n. 4076

48020 48020
1. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Approvazione della Regione - Con modifiche - Motivazione - Obbligo - Limiti.
1. Per le modifiche apportate dalla Regione al piano regolatore, in sede di sua approvazione ai sensi dell'art. 10, 2° comma della L. 17 agosto 1942 n. 1150, vi è obbligo di motivazione; per la quale, peraltro, in caso di modifica intesa alla tutela dell'ambiente e del paesaggio non occorrono in genere particolareggiate argomentazioni.

1a. Sull'approvazione del piano regolatore ved. Cass. 28 gennaio 2000 n. 974R (Efficacia del p.r.g. dalla data di pubblicazione nel B.U.R. del decreto di approvazione del presidente della giunta regionale); C. Stato IV 19 gennaio 2000 n. 245R (Le modifiche al p.r.g. in sede di approvazione a tutela di paesaggio ed ambiente possono anche variare le caratteristiche essenziali, per inapplicabilità art. 10 L. 17 agosto 1942 n. 1150); Cass. 6 agosto 1999 n. 8484R (Perché il p.r.g. sia operativo ne occorre la deliberazione comunale, l'approvazione della Regione e la pubblicazione del relativo decreto nel B.UR., la delibera del Comune che ne prende atto e la sua pubblicazione mediante affissione per 15 giorni nell'albo pretorio); C. Stato IV 6 aprile 1999 n. 524R (Sulla figura dello - ancora non scomparsa nella prassi - come espediente per l'approvazione del p.r.g. a meno di qualche particolare); C. Stato IV 11 dicembre 1998 n. 1782R (Come Cass. 1999 n. 8484); C. Stato IV 1° settembre 1997 n. 937R (Condizioni perché sia legittima l'approvazione del p.r.g.); C. Stato IV 6 marzo 1996 n. 289R (Sull'approvazione parziale del p.r.g., con la modifica d'ufficio di norme urbanistiche oppure con la figura dello : ved. C. Stato IV 1999 n. 524); C. Stato V 28 novembre 1994 n. 959R; C. Stato IV 20 giugno 1994 n. 524R (Caso in cui l'approvazione parziale del p.r.g. è illegittima); C. Stato IV 19 ottobre 1993 n. 889R [Sull'art. 80, 1° c., lett. f) della L. 23 dicembre 1978 n. 833 sulle attività di prevenzione delle U.S.L. espletate anche con l'esame e la verifica del p.r.g.]; C. Stato IV 21 dicembre 1992 n. 1543[R=WCS21D921543] (È legittima la pubblicazione per sunto o per estratto del decreto di approvazione del p.r.g. o di una sua variante); C. Stato IV 14 ottobre 1992 n. 879R [Sulle modifiche d'ufficio, da parte della Regione in sede di sua approvazione del p.r.g., ad una parte dello stesso piano ()]; C. Stato V 15 aprile 1992 n. 303R (Il p.r.g. si perfeziona dopo la sua approvazione).
(L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 10, comma 2)R

Dalla redazione