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Sent. C. Stato 07/12/2000, n. 6507

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1. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Pubblicazione. 2. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Approvazione - Con modifiche.
1. La pubblicazione del piano regolatore generale ex art. 9 L. 17 agosto 1942 n. 1150, che consente la presentazione di osservazioni da parte dei privati interessati, non occorre ulteriormente in seguito per il piano stesso al quale siano poi state apportate modifiche. 2. Per le modifiche apportate al piano regolatore generale in sede di approvazione occorre una congrua motivazione soltanto se comportano una notevole alterazione del piano medesimo.

1a. Ved. C. Stato IV 21 luglio 2000 n. 4076R.
(L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 9)R

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