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Sent. C. Cass. 06/08/1999, n. 8484

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1. Edilizia ed urbanistica - Piano regolatore - Disposizioni e norme tecniche di attuazione - Operatività - Presupposti - Pubblicazione nel B.U.R e nell'Albo pretorio.
1. Affinché le disposizioni contenute nei piani regolatori e nelle relative norme tecniche di attuazione possano ritenersi operanti, occorre che sia giunto a completamento l'iter procedurale richiesto dalla normativa vigente (artt. 10 L. 17 agosto 1942 n. 1150, 62, comma 3, R.D. 3 marzo 1934 n. 383, nel testo sostituito dall'art. 21 L. 9 giugno 1947 n. 530). Pertanto, non è sufficiente che le disposizioni anzidette dopo essere state deliberate dall'organo comunale siano state approvate dall'organo regionale di controllo e pubblicate sulla Gazzetta della regione, occorrendo altresì la formale presa d'atto del Comune interessato e, quindi, a tal fine che la relativa delibera sia pubblicata mediante affissione per quindici giorni nell'albo pretorio.

1. Ved. Cass. 15 aprile 1991 n. 3999[R=W15A913999].
(R.D. 3 marzo 1934 n 383, art 62, 3° comma[R=RD38334,A=62]; L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 10R; L. 9 giugno 1947 n. 530, art. 21)[R=L53047,A=21]

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