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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 08/02/1954, n. 320
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- D.M. 18/10/1991, n. 427
- D.P.R. 01/03/1992, n. 229
- D.P.R. 17/05/1996, n. 362
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- Ord. Min. 20/04/2004
- Ord. Min. 05/11/2008
- Ord. Min. 03/08/2011
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TITOLO I - Norme generali di polizia veterinaria |
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Capo I - Malattie infettive e diffusive degli animali soggette a provvedimenti sanitari |
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Articolo 1Le malattie degli animali per le quali si applicano le disposizioni del presente regolamento sono quelle a carattere infettivo e diffusivo. Si considerano tali le seguenti: 1) afta epizootica; 2) peste bovina; 3) pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini e dei bufalini (bubalus bubalus);N1 4) peste suina; 5) rabbia; 6) vaiolo degli ovicaprini; N2 7) agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini; 8) affezioni influenzali degli equini; 9) anemia infettiva degli equini; 10) influenza dei bovini; 11) tubercolosi clinicamente manifesta; 12) brucellosi dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini e dei suini; 13) mastite catarrale contagiosa dei bovini; 14) carbonchio ematico; 15) carbonchio sintomatico; 16) gastro-enterotossiemie; |
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Capo II - Denuncia delle malattie infettive e diffusive |
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Articolo 2Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali di cui all'articolo 1, ad eccezione di quelle contemplate ai numeri 25 e 26, deve essere immediatamente denunciata al sindaco che ne dà subito conoscenza al veterinario comunale. Sono tenuti alla denuncia: i veterinari comunali e consorziali che comunque siano venuti a conoscenza di casi di malattia infettiva e diffusiva; |
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Articolo 3La denuncia delle malattie infettive e diffusive può essere fatta per iscritto o verbalmente. La denuncia per iscritto, quando non è consegnata a mano, deve essere fatta pervenire all'ufficio comunale in modo da provarne l'avvenuto reca |
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Articolo 4Ai proprietari o detentori di animali è fatto obbligo, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti |
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Articolo 5I casi di carbonchio ematico, di mal rossino, di salmonellosi, di brucellosi, di tubercolosi clinicamente manifesta negli animali lattiferi e quelli di tubercolosi nei cani, nei gatti, nelle scimmie e negli psittaci, di morva, |
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Articolo 6I direttori degli Istituti universitari, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, delle sezioni medico-micrografiche d |
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Articolo 7 |
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Articolo 8Ogni comune deve tenere uno speciale registro, conforme al mod. n. 1 allegato al presente regolamento, nel quale il veteri |
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Capo III - Provvedimenti consecutivi alla denuncia |
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Articolo 9Il veterinario comunale, appena venuto a conoscenza della manifestazione di casi di malattie di cui all'art. 1, provvede a |
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Articolo 10Il sindaco con apposita ordinanza, da notificarsi per iscritto ai detentori degli animali, dispone l'applicazione di tutte o di parte delle seguenti misure, secondo la natura della malattia ed il modo di trasmissione: a) numerazione, per specie e categoria, degli animali esistenti nei ricoveri e nelle località infette; b) isolamento degli animali ammalati e sospetti, dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti, in attesa degli |
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Articolo 11Nei casi di afta epizootica, di peste suina, di vaiolo ovino, di agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini, di colera aviare, di affezioni pestose aviarie e di rogna degli ovini il sindaco, a complemento dei provvedimenti indicati nel precedente articolo, emana l'ordinanza di zona infetta. Qualora il sindaco non provveda tempestivamente, il prefetto N20 interviene con propria ordinanza. |
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Articolo 12Il sindaco informa subito il prefetto N20 dell'insorgenza della malattia trasmettendo le denunce a |
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Articolo 13Il prefetto N20, allo scopo di prevenire o reprimere la diffusione delle malatti |
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Articolo 14A scopo di macellazione o per urgenti esigenze di alimentazione o di lavori agricoli, il prefetto può consentire - salvo per i casi di peste bovina e di pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini - lo spostamento degli animali fuori delle zone infette e di quelle di protezione, purché si compia con tutte le precauzioni da prescriversi di volta in volta dal veterinario |
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Articolo 15L'autorizzazione del prefetto N20 per lo spostamento degli animali fuori della zona infetta o di quella di protezione è inviata al sindaco del comune in cui trovansi gl |
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Articolo 16Quando il focolaio infettivo risulta estinto, cessate le cause che hanno determinato i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 10 e 11 ed eseguite le prescritte disinfezioni, il sindaco, su rapporto del veterinario comunale, procede all |
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Capo IV - Vigilanza sulle stalle di sosta, sui mercati, sulle fiere ed esposizioni di animali e sui pubblici abbeveratoi |
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Articolo 17 |
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Articolo 18I mercati, le fiere e le esposizioni di animali sono soggetti a vigilanza veterinaria allo scopo di prevenire la propagazione di malattie infettive e diffusive. Il prefetto N20, prima della istituzione dei mercati, delle fiere e delle esposizioni di animali, fa accertare dal veterinario provinciale se l'autorità comunale ha provveduto ai locali per l'isolame |
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Articolo 19Gli animali condotti da altri comuni ai mercati, alle fiere ed alle esposizioni devono essere scortati dalla dichiarazione |
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Articolo 20Dopo ogni mercato, fiera o esposizione di animali, i piazzali, i viali, le piattaforme delle pese pubbliche ed ogni altro luogo in cui si sono soffermati gli animali, nonché i mezzi di atta |
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Articolo 21Quando sussiste il pericolo dell'insorgenza o della propagazione di malattie infettive a carattere particolarmente diffusi |
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Articolo 22In ogni Prefettura N20 devono essere tenut |
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Articolo 23I pubblici abbeveratoi sono soggetti a vigilanza veterinaria. |
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Capo V - Vigilanza sui concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali |
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Articolo 24Sono sottoposti a vigilanza veterinaria i seguenti impianti speciali adibiti al concentramento di animali e che possono costituire pericolo per la diffusione di malattie infettive e diffusive: a) ricoveri animali degli istituti per la preparazione di prodotti biologici; b) scuderi |
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Articolo 25Ai fini della profilassi delle epizoozie sono sottoposti a vigilanza veterinaria gli stabilimenti che comunque utilizzano le spoglie di animali, nonché le concerie, i depositi di pelli, le colerie di sego e le indus |
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Capo VI - Vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale e sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali |
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Articolo 26Le stazioni di monta pubblica devono possedere i requisiti igienici ed i presidi necessari a conseguire una efficace difes |
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Articolo 27I conduttori delle stazioni di monta hanno l'obbligo di denunciare qualunque manifestazione sospetta presentata dai riprod |
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Articolo 28Quando nell'ambito di funzionamento di una stazione di monta, nonostante l'applicazione delle norme dell'articolo precedente, viene rilevata una percentuale di casi di infecondità superiore alla normale, il veterinario comunale procede a |
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Articolo 30L'impianto degli ambulatori per la cura della sterilità degli animali è subordinato ad autorizzazione del pr |
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Capo VII - Trasporto degli animali, dei prodotti ed avanzi animali |
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Articolo 31I capi delle stazioni ferroviarie e tranviarie, le autorità portuali, i direttori di aeroporto e gli esercenti autotrasporti, prima di permettere il carico degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini, dei suini e degli animali da cortile sui carri ferroviari, sulle navi, sugli aeromobili e sugli autoveicoli, con destinazione all'interno - esclusi gli animali appartenenti alle forze armate - devono esigere dallo speditore una dichiarazione conforme al mod. n. 4 |
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Articolo 32Quando si verificano malattie infettive a carattere epizootico, il prefetto N20 può temporaneamente disporre con apposita ordinanza l'obbligo della visita veterinaria per determinate specie di animali da trasportare a mezzo ferrovia, tranvi |
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Articolo 34Nel caso di spedizione di animali provenienti dalle zone infette o da quelle di protezione, consentita a norma dell'art. 14 del pr |
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Articolo 35Lo speditore di animali equini, bovini, bufalini, ovini, caprini e suini ha l'obbligo di curare che nei carri ferroviari e |
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Articolo 37Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto degli animali devono avere pavimento e pareti ben connessi, lavabili e |
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Articolo 38Il prefetto N20 |
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Articolo 39I trasporti di merci effettuati a mezzo di autoveicoli, in cui entrano a formare il carico anche animali da cortile conten |
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Articolo 40I prodotti ed avanzi animali che non hanno subito alcun trattamento possono essere trasportati alla rinfusa in carri chiusi e, ov |
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Capo VIII - Spostamento degli animali per ragioni di pascolo - Alpeggio - Transumanza - Pascolo vagante |
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Articolo 41Chiunque intende trasferire bestiame nei pascoli estivi (alpeggio, transumanza) deve farne domanda, almeno 15 giorni prima della partenza, |
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Articolo 42Gli animali che si spostano per l'alpeggio o per la transumanza (monticazione) devono essere visitati dal veterinario comunale entro i tre giorni precedenti la partenza. Il veterinario comunale, in seguito al risultato favorevole della visita, rilascia il certificato di origine e di sanità co |
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Articolo 43Per il pascolo vagante delle greggi viene rilasciato ai pastori, dai comuni di loro residenza, uno speciale libretto conforme al mod. n. 8 allegato al presente regolamento, nel quale, oltre l'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto. |
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Capo IX - Vigilanza ai confini, ai porti ed agli aeroporti - Importazione, esportazione e transito degli animali, delle carni, dei prodotti ed avanzi animali - Alpeggio e traffico nelle zone di confine |
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Articolo 45Agli effetti del disposto dell'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 , la visita sanitaria degli animali in importazione, esportazione o transito e delle carni, dei prodotti ed avanzi animali in importazione è fatta da veterinari di Stato o a ciò delegati dallo Stato, nelle stazioni di confine, nei porti e negli aeroporti designati dall'Alto |
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Articolo 46Nei casi accertati o sospetti di malattie infettive o di morte, non riferibili a cause comuni, negli animali in importazio |
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Articolo 47Allorché una malattia infettiva viene constatata in un paese estero e ne deriva possibilità di contagio, l'A |
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Articolo 48L'importazione dall'estero degli animali, delle carni dei prodotti ed avanzi animali da paesi con i quali esistono special |
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Articolo 49L'importazione degli animali ruminanti e suini è subordinata ad apposita autorizzazione, da concedersi di volta in volta dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica N20 su domanda inoltrata dagli interessati per il tramite della Prefettura N20 della provincia cui gli animali sono destinati. L'importazione è consentita alle seguenti condizioni: a) che gli animali siano scortati da certificati di origine e di sanità rilasciati dalle autorità del paese di provenienza. Detti certificati devono portare l'indicazione della localit&agr |
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Articolo 50L'importazione degli equini è subordinata alla preventiva autorizzazione prevista dal 1° comma dell'articolo precedente ed è consentita alle condizioni stabilite dalle lettere a), c) ed e |
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Articolo 51L'importazione del pollame e degli altri animali da cortile è consentita a condizione che siano scortati dai certif |
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Articolo 52I cani ed i gatti sono ammessi all'importazione purché scortati da certificati di origine e di sanità portanti l'attestazione di un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato che gli animali provengono da località nella quale non si sono verificati casi di rabbia da almeno 6 mesi. Devono inoltre subire, con esito favorevole, la visita sanitaria al confine, al porto o all'aeroporto. La selvaggina vi |
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Articolo 53Le carni fresche, refrigerate, congelate, salate, affumicate, insaccate, in scatola o in altro modo preparate, le conserve di carne, i brodi e gli estratti di carne, i lardi, le pancette e le guance suine, lo strutto e gli altri grassi animali per uso alimentare allo stato naturale o fusi, nonché i volatili d |
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Articolo 54Il pesce e gli altri prodotti alimentari della pesca freschi, refrigerati o congelati, di provenienza estera, sono ammessi all'importazione previa favorevole visita sanitaria al con |
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Articolo 55Le quantità sino a 5 chilogrammi di carni e di prodotti della pesca, dei quali è consentita l'importazione a |
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Articolo 56Le pelli secche o salate secche, le budella e le vesciche secche, i cagli secchi, il sangue, le unghie, le ossa e gli avanzi animali in genere allo stato secco, le lane lavate, le farine di pesce, i grassi fusi per uso industriale non alimentare sono ammessi |
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Articolo 57Sono ammessi all'importazione, purché provenienti da paesi per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni, le pelli fresche o salate fresche, nonché le budella, le vesciche e i cagli fre |
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Articolo 58L'esportazione all'estero degli animali delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina, equina e degli animali da co |
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Articolo 59Gli animali da esportare delle specie indicate nel precedente articolo devono essere scortati da certificati di origine e di sanità, conformi al mod. n. 10 allegato al presente regolamento, rilasciati da un veterinario di Stato o a ciò delegato dallo Stato ed attestanti che gli animali dimorano da almeno 30 giorni in località nella quale, entro il raggio di 20 chilometri, non si sono verificati da almeno 30 giorni casi di malattie infettive e diffusive trasmissibili alla spe |
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Articolo 60I certificati di origine e di sanità per l'esportazione all'estero di carni, di prodotti ed avanzi animali e di mat |
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Articolo 61Il transito degli animali attraverso il territorio nazionale con diretta destinazione ad altri paesi, quando non esistono speciali convenzioni veterinarie, è consentito dall'Alt |
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Articolo 62Gli animali condotti all'alpeggio dall'estero all'interno e viceversa nelle zone di confine, devono essere scortati da cer |
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Capo X - Disinfezioni |
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Articolo 63Le disinfezioni nei casi previsti dal presente regolamento o comunque disposte dalle autorità sanitarie devono eseg |
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Articolo 64Le amministrazioni ferroviarie e tranviarie devono far pulire, lavare e disinfettare, con le modalità stabilite dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica N20, i carri che hanno servito al trasporto di animali, di prodotti ed avanzi animali, di regola entro 24 ore dallo scarico. Se non è possibile eseguire le predette operazioni nell |
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Capo XI - Disciplina dei trattamenti immunizzanti, delle inoculazioni diagnostiche e della produzione dei virus |
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Articolo 65I trattamenti immunizzanti con sieri, vaccini, virus e prodotti similari nonché le inoculazioni diagnostiche, devono essere eseguiti da veterinari. I trattamenti immunizzanti e le inoculazioni diagnostiche previ |
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Articolo 66L'inoculazione di animali con virus dell'afta epizootica, della peste suina e del vaiolo ovino, allo scopo di preparare pro |
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Capo XII - Disposizioni generali relative alla lotta contro le malattie infettive e diffusive degli animali |
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Articolo 67Per la lotta contro le malattie infettive e diffusive degli animali i veterinari provinciali e comunali si avvalgono dell'opera degli Istituti zooprofilattici sperimentali e, occorrendo, di que |
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Articolo 68Il veterinario provinciale ai fini della profilassi di determinate malattie può ordinare, previa disposizione o autorizzazione del Ministro per la sanità, l'applicazione di particolari misure atte a proteggere gli allevamenti indenni o conseguire |
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Articolo 69Gli allevamenti nei quali vengono attuati piani organici di risanamento basati sulla formazione di nuclei indenni, secondo metodi |
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Articolo 70L'indennità da corrispondere ai proprietari degli animali abbattuti ai sensi dell'art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie, appr |
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TITOLO II - Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffusive degli animali |
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Capo I - Afta epizootica |
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Articolo 71 |
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Articolo 72 |
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Articolo 73 |
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Articolo 74 |
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Capo II - Peste bovina |
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Articolo 75Il sindaco, ricevuta la denuncia di peste bovina, dispone per l'adozione d'urgenza dei provvedimenti necessari; ne informa telegraficamente il prefetto che, a sua volta, ne dà immediata comunicazione all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica N20. |
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Capo III - Pleuro-polmonite essudativa contagiosa dei bovini |
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Articolo 76Il sindaco, ricevuta la denuncia di pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini, dispone per l'adozione d'urgenza dei provvedimenti necessari; ne informa telegraficamente il prefetto che, a sua volta, ne dà immediata comunicazione all'Alto Commissariato per l'igiene e la san |
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Articolo 77Gli animali sospetti di contaminazione, che non siano stati abbattuti a norma del 2° comma dell'articolo precedente, devono essere isolati e sequestrati per un periodo non inferiore a 6 mesi sotto vigilanza del veterinario comunale. Durante il sequestro ne è permessa la macellazione sul posto, previo parer |
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Capo IV - Peste suina |
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Articolo 78 |
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Articolo 79 |
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Articolo 80 |
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Articolo 81 |
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Articolo 82 |
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Capo V - Rabbia |
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Articolo 83Il sindaco deve provvedere alla profilassi della rabbia prescrivendo: a) la regolare notifica, da parte dei possessori, di tutti i cani esistenti nel territorio comunale per la registrazione ai fini de |
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Articolo 84I comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani cattur |
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Articolo 85I cani catturati perché trovati vaganti senza la prescritta museruola devono essere sequestrati nei canili comunali |
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Articolo 86I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogniqualvolta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni nei canili comunali. L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizoologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato deve dichiarar |
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Articolo 87I cani ed i gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabido o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del sindaco sempreché non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di 10 giorni per avere, a loro volta, morsicato persone o animali. Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziché esser |
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Articolo 88Gli equini, i bovini, i bufalini, gli ovini, i caprini ed i suini morsicati da animali riconosciuti rabidi o rimasti ignoti devono sottostare ad un periodo di osservazione di mesi 4, durante il quale gli equini, i bovini ed i bufa |
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Articolo 89Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili, in quanto possibile, nei confronti degli animali di altra specie |
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Articolo 90Nel comune in cui sono stati constatati casi di rabbia o nel comune il cui territorio è stato attraversato da un cane rabido il sindaco, oltre alle disposizioni indicate nei precedent |
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Articolo 92Il prefetto N20 |
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Capo VI - Vaiolo ovino |
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Articolo 93Nei casi di denuncia di vaiolo ovino il sindaco, oltre ai provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento, dispone: a) l'identificazione e la visita sanitaria delle greggi che per essere state a |
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Articolo 95I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1° comma dell'art. 1 |
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Articolo 96Il prefetto N20 |
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Capo VII - Agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini |
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Articolo 97Nei casi di agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini sono applicabili, di massima, le disposizioni contenute nel precedente Capo, tenendo presente quanto |
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Capo VIII - Affezioni influenzali degli equini |
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Articolo 98Nei casi di affezioni influenzali degli equini il sindaco, oltre alle misure previste dall'art. 10 del presente regolamento, può disporre temporaneamente la sospensione della monta pubblica equina nell'ambito della zona infetta qualora sia stata dichiarata. |
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Capo IX - Anemia infettiva degli equini |
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Articolo 99Nei casi di anemia infettiva degli equini il sindaco emana le ordinanze previste dall'art. 10 e, se del caso, dall'art. 11 del presente regolamento includendovi anche i seguenti provvedimenti: |
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Articolo 100I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1° comma dell'art. 1 |
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Capo X - Influenza dei bovini |
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Articolo 101Nei casi di influenza dei bovini il sindaco dispone il sequestro delle stalle infette secondo le modalità previste |
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Capo XI - Tubercolosi |
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Articolo 102Pervenuta la denuncia di un caso di tubercolosi bovina, il sindaco dispone le indagini cliniche da parte del veterinario comunale, integrate dalle prove allergiche e, se del caso, dalle prove di laboratorio intese a rilevare l'esistenza, la forma e la diffusione della malattia nell'allevamento. |
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Articolo 103La prova diagnostica della tubercolina è obbligatoria, oltre che per gli animali lattiferi nei casi contemplati dalle disposizioni vigenti, anche per i tori destinati alla m |
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Articolo 104 |
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Capo XII - Brucellosi |
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Articolo 105 |
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Articolo 106Nei casi di brucellosi dei bovini e dei bufalini, il sindaco, in conformità del disposto dell'art. 10 del presente regolamento, dispone i seguenti provvedimenti: |
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Articolo 107Nei riguardi degli ovini e dei caprini il sindaco, oltre ai provvedimenti previsti dal precedente articolo ed in quanto applicabili, prescrive: |
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Articolo 108Nei casi di brucellosi dei suini si adottano, in quanto applicabili, le misure indicate nel precedente art. 106. |
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Articolo 109Gli accertamenti diagnostici di cui al 2° comma del precedente art. 105 sono obbligatori nei riproduttori maschi della specie bovina, bufalina, ovina e caprina destinati alla monta pubblica ed alla |
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Articolo 110I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le mo |
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Articolo 111La vaccinazione dei bovini di età superiore a sei mesi deve essere autorizzata dalle competenti autorità san |
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Articolo 112I provvedimenti profilattici previsti nel presente Capo trovano applicazione anche quando l'infezione viene rivelata da ca |
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Capo XIII - Mastite catarrale contagiosa dei bovini |
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Articolo 113Denunciato un caso di mastite catarrale contagiosa dei bovini, il sindaco, in conformità del disposto dell'art. 10 del presente regolamento, prescrive: |
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Capo XIV - Carbonchio ematico |
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Articolo 114Nei casi di denuncia di carbonchio ematico il sindaco dispone l'immediato intervento del veterinario comunale per l'accertamento della diagnosi, per l'esecuzione dei trattamento immunizzant |
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Articolo 115È vietata la macellazione degli animali ammalati o sospetti di carbonchio ematico nonché l'esecuzione su di |
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Articolo 116È vietato lo scuoiamento degli animali morti per carbonchio che devono essere distrutti integralmente in appositi i |
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Articolo 118 |
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Articolo 119Il prefetto N20 |
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Capo XV - Carbonchio sintomatico |
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Articolo 120Nei casi di carbonchio sintomatico, si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Capo precedente. |
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Capo XVI - Gastro-enterotossiemie |
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Articolo 121Sono applicabili per le gastro-enterotossiemie delle varie specie animali le disposizioni previste per il carbonchio sinto |
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Capo XVII - Salmonellosi |
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Articolo 122Nei casi di salmonellosi degli animali il sindaco adotta, in tutto o in parte, i provvedimenti seguenti in conformità del disposto dell'art. 10 del presente regolamento: a) |
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Articolo 123Le carni dei conigli, le carni e le uova dei volatili affetti da salmonellosi devono essere distrutte ai sensi dell'art. 1 |
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Capo XVIII - Pasteurellosi |
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Articolo 124Per i casi di pasteurellosi dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei suini sono applicabili per quanto del caso, le disposizioni stabilite per il c |
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Capo XIX - Mal rossino |
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Articolo 125Accertata l'esistenza del mal rossino, il sindaco dispone per l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 e, se del caso, dall |
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Articolo 126I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1° comma dell'art. 1 |
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Articolo 127Nei focolai in atto e nelle zone dove il mal rossino decorre in forma enzootica il prefetto può rendere obbligatori |
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Capo XX - Morva |
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Articolo 128Denunciato un caso anche sospetto di morva il veterinario comunale esegue immediatamente i necessari accertamenti diagnost |
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Articolo 129In base agli accertamenti del veterinario comunale, il sindaco emana le ordinanze di cui all'art. 10 e, se del caso, all'art. 11 del presente regolamento ed ordina l'esecuzione delle prove diagnostich |
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Articolo 130Il veterinario provinciale, controllati i risultati delle indagini e degli accertamenti diagnostici indicati nei precedenti articoli ed i provvedimenti del sindaco, ne riferisce al p |
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Articolo 131Il prefetto N20 |
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Articolo 132Non possono essere adibiti alla produzione di sieri e di preparati biologici in genere gli equini che non sono stati sotto |
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Articolo 133I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1° comma dell'art. 1 |
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Articolo 134Il prefetto N20 |
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Capo XXI - Farcino criptococcico |
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Articolo 135Nei casi di farcino criptococcico il sindaco ordina, in conformità del disposto dell'art. 10 del presente regolamento, l'isolamento degli animali ammalat |
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Capo XXII - Morbo coitale maligno |
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Articolo 136Il sindaco, ricevuta la denuncia di un caso anche sospetto di morbo coitale maligno, dispone l'immediato intervento del veterinario comunale per l'accertamento clinico e sierologico della malattia; inoltre, a complemento dei provvedimenti di cui all'art. 10 del presente regolamento, prescrive: a) la visita clinica, ed eventualmente l'esame sierologico, degli equini da riproduzione che, negli ultimi 12 mesi, |
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Articolo 137Il prefetto N20, allo scopo di prevenire la diffusione d |
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Capo XXIII - Tricomoniasi dei bovini |
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Articolo 138Ai fini dell'obbligo della denuncia sono da considerare sospetti di tricomoniasi i casi di ripetuti e frequenti ritorni di calore, di aborti precoci e di processi infiammatori a carico degli organi genitali nei riproduttori. In attesa delle istruzioni del veterinario comuna |
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Articolo 139Il prefetto N20 |
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Articolo 140Le indagini diagnostiche per la tricomoniasi nei tori destinati alla monta pubblica ed alla fecondazione artificiale sono |
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Articolo 141I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 138 e 139 devono essere notificati agli uffici enti ed organizzazioni agrari |
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Capo XXIV - Rickettsiosi (febbre Q) |
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Articolo 142Accertati casi di febbre Q nell'uomo, il sindaco, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, adotta in tutto o in parte, i seguenti provvedimenti nei riguardi degli animali che direttamente o indirettamente hanno avuto contatto con le persone ammalate: |
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Capo XXIV - Rickettsiosi (febbre Q) |
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Articolo 143I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal primo comma dell'art. 16 |
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Capo XXV - Distomatosi dei ruminanti |
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Articolo 144L'obbligo della denuncia della distomatosi è limitato ai casi di infestazione a carattere enzootico. Nelle province nelle quali la distomatosi assume notevole diffusione i prefet |
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Capo XXVI - Strongliosi polmonare ed intestinale dei ruminanti |
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Articolo 145Per detta infestazione si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Capo precedente. |
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Capo XXVII - Rogna |
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Articolo 146Nei casi di rogna degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei caprini il veterinario comunale svolge le inda |
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Articolo 147In seguito ai risultati delle indagini del veterinario comunale il sindaco, oltre ai provvedimenti indicati negli articoli 10 e 11 del presente regolamento, ordina: |
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Articolo 148I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1° comma dell'art. 1 |
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Articolo 149Qualora la rogna assuma notevole diffusione tra i cani ed i gatti, il sindaco ordina il trattamento acaricida degli animal |
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Capo XXVIII - Malattie dei polli. (Colera aviare, affezioni pestose, diftero-vaiolo, tifosi aviare, pullorosi) |
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Articolo 150Accertata l'esistenza del colera aviare, delle affezioni pestose (peste e pseudo-peste), del diftero-vaiolo, della tifosi aviare, della pullorosi, il sindaco, |
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Articolo 151Gli allevamenti destinati alla produzione, a scopo di commercio, di materiale avicolo da riproduzione, devono essere sotto |
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Articolo 152Il prefetto N20 |
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Articolo 153I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalità stabilite dal 1° comma dell'art. 1 |
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Capo XXIX - Malattie delle api |
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Articolo 154Nei casi di malattie delle api (peste europea, peste americana, nosemiasi ed acariasi) il sindaco, ricevuta la denuncia, dispone i seguenti provvedimenti: |
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Articolo 155A complemento dei provvedimenti indicati nel precedente articolo, nei casi di peste europea o americana può essere |
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Articolo 156Le norme stabilite per le pesti apiarie valgono, in quanto applicabili, per la nosemiasi e per l'acariasi. Gli apiari infe |
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Articolo 158Dei provvedimenti sanitari adottati e della loro revoca deve essere data comunicazione all'Ispettorato provinciale dell'ag |
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Capo XXX - Malattie dei pesci |
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Articolo 159Accertata l'esistenza della plerocercosi e della missoboliasi, deve provvedersi alla distruzione dei pesci infestati ed al |
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Articolo 160Qualsiasi provvedimento di polizia veterinaria di competenza dell'autorità comunale, anche se non esplicitamente pr |
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Articolo 161Il sindaco, oltre a quanto prescritto dal presente regolamento, deve trasmettere al prefetto N20 periodi |
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Articolo 163Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento sono soggette alla pena stabilita dall'art. 358 del testo unico d |
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Articolo 164Sono abrogati il regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 maggio 1914 e al regio |
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Articolo 165Il presente regolamento, salvo quanto disposto al comma seguente, entrerà in vigore tre mesi dopo la pubblicazione |
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