Articolo abrogato dal D.P.R. 01/03/1992, n. 229, così recitava:

“Articolo 74

Il prefetto può rendere obbligatoria a scopo profilattico l'immunizzazione:

a) degli animali che, trovandosi entro un determinato raggio dai focolai di infezione o per altri motivi, sono da ritenere esposti a pericolo di contaminazione;

b) degli animali da condurre a mercati, fiere ed esposizioni, a norma dell'art. 21 del presente regolamento;

c) dei tori delle stazioni di monta pubblica e dei centri di fecondazione artificiale, nonché degli altri animali recettivi insieme con essi ricoverati.”

Dalla redazione