In seguito all'istituzione del Ministero della sanità (L. 13/03/1958, n. 296) le competenze dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono state trasferite al Ministero della sanità; quello del prefetto (esclusi i provvedimenti contingibili ed urgenti: vedi art. 6 legge citata) al medico o al veterinario provinciale.

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