Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
La Corte di Cassazione torna sulla definizione di "pergolato"
La fattispecie riguardava un intervento edilizio eseguito in assenza dei necessari titoli abilitativi, in zona sismica e soggetta a vincolo paesaggistico, e concretatosi nella esecuzione di opere per il frazionamento in due appartamenti indipendenti di un fabbricato, la realizzazione di più manufatti (pensiline, deposito, ripostiglio, pollaio, pergolato, baracca) e la sistemazione della corte esterna previa pavimentazione in ceramica. In particolare, sono stati presi in considerazione la sostituzione di un pergolato di m. 4,25 x 3,65 x 3,15 di altezza, in legno di castagno grezzo con struttura in legno levigato, appoggiata su due colonne circolari e sull'estradosso del solaio di copertura dell'immobile, ed una baracca di m. 3,05 x 0,90 x 2,00 di altezza in legno assemblato, chiusa per tre lati e coperta da fogli in plexiglas trasparenti, posta nel giardino annesso al fabbricato.
In proposito, la Sent. C. Cass. pen. 23/05/2018, n. 23183, ha ricordato che con riferimento alla nozione di “pergolato” e di “tettoia”, la diversità strutturale delle due opere è rilevabile dal fatto che, mentre il pergolato costituisce una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore ed è destinato a creare ombra, la tettoia può essere utilizzata anche come riparo ed aumenta l'abitabilità dell'immobile, comportando la necessità del permesso di costruire nei casi in cui sia da escludere la natura precaria o pertinenziale dell'intervento.
La citata sentenza ha poi affermato che si intende per pergolato una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore, realizzata con materiali leggeri, senza fondazioni, di modeste dimensioni e di facile rimozione, la cui finalità è quella di creare ombra mediante piante rampicanti o teli cui offrono sostegno.
Inoltre, in via generale, con riferimento al regime dei titoli abilitativi edilizi, la sentenza ha ribadito che l'opera deve essere apprezzata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti e ciò ancor più nel caso di interventi su preesistente opera abusiva.