Sent. C. Cass. pen. 23/05/2018, n. 23183 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 23/05/2018, n. 23183

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1. Edilizia e immobili - Abusi e reati edilizi - Nozione di pergolato - Finalità. 2. Edilizia e immobili - Nozione e differenze tra "pergolato", "tettoia" e "pensilina" - Titoli abilitativi - Natura precaria o pertinenziale dell'intervento - Casi di esclusione - Necessità del permesso di costruire. 3. Edilizia e immobili - Titoli abilitativi - Interventi su preesistente opera abusiva - Complesso unitario - Suddivisione dell'attività edificatoria finale - Esclusione - Valutazione dell'opera nella sua unitarietà - Necessità.

1. Si intende per pergolato una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore, realizzata con materiali leggeri, senza fondazioni, di modeste dimensioni e di facile rimozione, la cui finalità è quella di creare ombra mediante piante rampicanti o teli cui offrono sostegno (fattispecie: intervento edilizio eseguito in assenza dei necessari titoli abilitativi, in zona sismica e soggetta a vincolo paesaggistico, e concretatosi nella esecuzione di opere per il frazionamento in due appartamenti indipendenti di un fabbricato, la realizzazione di più manufatti (pensiline, deposito, riposti

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