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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Piemonte: nuova modulistica per la domanda di tecnico in acustica
La Determ. Dirig.R. Piemonte 04/06/2018, n. 202 è stata pubblicata sul BURP n. 23 del 07/06/2018.
Si ricorda che il D. Leg.vo 14/02/2017, n. 42, recante le disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, ha apportato significative modifiche alla L. n. 447/1995 e ha abrogato il D. P.C.M. 31/03/1998. Relativamente alle competenze della Regione, l’allegato 1 al D. Leg.vo 42/2017, al punto 3, prevede che sia la Regione di residenza di colui che presenta istanza di riconoscimento quale tecnico in acustica, a verificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 22, nonché a valutare la conformità dei corsi abilitanti a tale professione organizzati nel territorio regionale, fatto salvo il parere del tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui all’articolo 23 del decreto medesimo.
Il provvedimento - in attuazione delle disposizioni approvate con Delib. G.R. Piemonte 07/04/2010, n. 7-13771 che ha definito le modalità di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale - ha sostituito i modelli precedentemente approvati con Determ. Dirig.R. Piemonte 19/04/2010, n. 259. Nel dettaglio la nuova modulistica da utilizzare ora è la seguente:
- il modello di ”Istanza per il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e del Capo VI del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42” (Allegato 1);
- il modello di “Istanza per il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e del Capo VI del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, articolo 22, comma 2. Transitorio per i diplomati (sino al 18/04/2022)” (Allegato 2). In allegato al modello: l’elenco delle attività svolte nel campo dell’acustica ambientale in affiancamento a tecnici competenti già riconosciuti (Allegato 2A) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese da tecnici competenti già riconosciuti per le attività svolte in affiancamento (Allegato 2B).