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Sent. C. Cass. 20/01/2003, n. 738

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1. Ingegneri ed architetti - Dipendenti dello Stato - Prestazioni compiute per enti pubblici - Onorario - Riduzione ex art. 62 R.D. 25/2537.

1. L'art. 62 del regolamento delle professioni di ingegnere e di architetto (R.D. n. 2537 del 1925) - relativo all'esercizio della libera professione da parte dei predetti che siano anche impiegati dello Stato -, nel prevedere il diritto al compenso per l'attività prestata sulla base delle tariffe professionali, con la riduzione da un terzo alla metà per il caso di prestazioni compiute per gli enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse, detta una regola di carattere generale, che trova applicazione anche per prestazioni realizzate in favore di amministrazioni diverse da quelle di appartenenza ed indipendentemente da quale soggetto od organo, a ciò abilitato per legge, abbia effettuato la liquidazione, senza che spieghi, all'uopo, influenza, la circostanza che l'autorizzazione sia data per lo specifico incarico o in via generale, dal momento che l'art. 62 parla in modo generico di autorizzazione, facendo rinvio per le modalità della concessione ai modi stabili dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui il funzionario dipende (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha, nella specie, ritenuto che l'art. 62 trovasse applicazione anche con riferimento ai professori di scuola media, benché questi abbiano facoltà di accettare incarichi professionali esterni sulla base di un'autorizzazione concessa dal preside o dal direttore didattico in via generale).

1. Ved. Cass. 22 ottobre 1999 n. 11859 R; Cass. S.U. 4 novembre 1994 n. 9132 R


(R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, art. 62)

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