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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Rinnovo delle autorizzazioni per la costruzione e l'impiego di ponteggi
L'art. 131 del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81, prevede che per la costruzione e l’impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, il fabbricante chieda l’autorizzazione ministeriale, corredando la domanda di una relazione tecnica, i cui elementi sono specificati dall'art. 132 del D. Leg.vo 81/2008.
La Circ. Min. Lavoro e Pol. Soc. 28/05/2018, n. 10, fornisce istruzioni per il rinnovo decennale dell’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego dei ponteggi, previsto dall'art. 131, comma 5, del D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81, al fine di verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.
Entro il 15/06/2018, Il titolare dell’autorizzazione deve trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposita istanza di rinnovo delle autorizzazioni attualmente in corso, corredando tale richiesta da una copia delle singole autorizzazioni a suo tempo rilasciate e da una dichiarazione resa dal legale rappresentante circa il mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio nonché da una dichiarazione dalla quale risulti che la produzione del ponteggio è tuttora in corso.
L'istanza di rinnovo deve essere inviata al seguente indirizzo PEC: dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it.
L’autorizzazione ministeriale si intenderà automaticamente revocata nei confronti del titolare dell’autorizzazione qualora non sia stata trasmessa regolare istanza di rinnovo entro il richiamato termine del 15/06/2018.
Nelle more che siano elaborate le nuove indicazioni tecniche applicabili ai ponteggi metallici, le autorizzazioni per le quali sia stata regolarmente presentata istanza di rinnovo saranno decise sulla base delle indicazioni tecniche attualmente vigenti.