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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici: principio di rotazione e maggiori costi
Quesito
Nel caso di specie, nel rispetto del principio di rotazione, la stazione appaltante avrebbe effettuato un affidamento diretto il cui importo sarebbe risultato superiore a quello pagato in relazione all'affidamento immediatamente precedente, avente le medesime caratteristiche e quantità.
Con il quesito del 21/06/2024, n. 2624, l'istante ha chiesto al MIT se sarebbe stato comunque corretto procedere anche a fronte di maggiori costi, senza incorrere nella responsabilità per danno erariale della stazione appaltante.
In altri termini, è stato chiesto se le previsioni dell'art. 49 del D. Leg.vo 36/2023 e le loro finalità di contrappeso alla discrezionalità dell'affidamento diretto, devono essere considerare prioritarie rispetto al principio di economicità.
Risposta del MIT
Con risposta al quesito, il MIT ha ricordato che l'art. 49 del D. Leg.vo 36/2023 disciplina le modalità operative del principio di rotazione, che costituisce principio generale degli affidamenti dei contratti sottosoglia.
La norma vieta l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
Una deroga al principio di rotazione è prevista solo in casi motivati con riferimento alla:
- struttura del mercato;
- effettiva assenza di alternative;
- accurata esecuzione del precedente contratto.
Il contraente uscente può essere reinvitato o risultare affidatario diretto laddove sussistano contemporaneamente tutti i suddetti requisiti.
Il MIT ha richiamato in proposito il parere ANAC del 15/11/2023, n. 58 (Appalti pubblici: l'urgenza non giustifica la deroga al principio di rotazione), il quale ha precisato che l'urgenza non consente di derogare al principio di rotazione (si veda anche Principio di rotazione nei contratti sotto soglia: nuovi chiarimenti ANAC).