Sent. T.A.R. Lombardia Milano 18/07/2024, n. 2227 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. T.A.R. Lombardia Milano 18/07/2024, n. 2227

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Edilizia e urbanistica - Distanze tra costruzioni - Art. 9, D.M. 1444/1968 - Distanza minima di dieci metri - Edifici con altezze diverse - Si applica - Edifici confinanti con diverse altezze - Non si applica - Nozione di "antistanza" o "frontalità".

L'obbligo di rispettare una distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, previsto dal D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, vale anche quando l

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