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22/08/2024

Distanze tra costruzioni, pareti finestrate di altezza diversa

L’obbligo del rispetto della distanza di 10 metri tra pareti finestrate vale anche quando la finestra su una delle due pareti non fronteggi l’altra parete (per essere quest’ultima di altezza minore dell’altra) se le pareti non sono costruite in aderenza. Nella pronuncia chiarimenti anche sui criteri di misurazione della distanza minima.

Nel caso di specie si trattava della realizzazione di un manufatto per posto auto (per il quale era stata presentata una SCIA), coperto e chiuso su tre lati con pareti in muratura, una delle quali era destinata a fronteggiare l’edificio della parte ricorrente, dotato di pareti finestrate. Il confinante chiedeva un provvedimento inibitorio per violazione della distanza minima di dieci metri prevista dall’art. 9 del D.M. 1444/1968.
Il Comune e la parte controinteressata eccepivano la carenza di interesse (e/o di legittimazione) al ricorso in ragione dell’asserita assenza di una situazione di antistanza tra il manufatto e l’immobile di proprietà del ricorrente, per essere il primo posto al piano terra e il secondo al piano secondo.

Il TAR Lombardia-Milano 18/07/2024, n. 2227, richiamando i principi espressi dalla Corte di Cassazione, ha spiegato che l'obbligo di rispettare una distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, previsto dal D.M. 1444/1968, art. 9, vale anche quando la finestra di una parete non fronteggi l'altra parete (per essere quest'ultima di altezza minore dell'altra), tranne che le due pareti aderiscano in basso l'una all'altra su tutto il fronte e per tutta l'altezza corrispondente, senza interstizi o intercapedini residui (vedi C. Cass. civ. 28147/2022).
Ciò in quanto la finalità del D.M. 1444/1968, art. 9, è di salvaguardare l'interesse pubblico sanitario alla salubrità dell'affacciarsi di esseri viventi agli spazi intercorrenti fra gli edifici che si fronteggiano, quando almeno uno dei due abbia una parete finestrata, a prescindere dal fatto che quest'ultima sia costruita prima o dopo l'altra parete. Strumento ne è il rispetto di una distanza minima, tale da garantire la circolazione d'aria e la irradiazione di luce idonee a mantenere la salubrità di affaccio.
La nozione di "antistanza" o "frontalità" va riferita e circoscritta a (porzioni di) pareti che si fronteggiano e pertanto presentano, ove non distanziate adeguatamente, un problema di circolazione d'aria e/o d'irradiazione di luce insufficienti, con un pericolo concreto che si crei un'intercapedine nociva.
Ove le pareti si fronteggino solo per un tratto - perché di diversa estensione orizzontale, verticale o non perfettamente parallele - il rispetto della distanza D.M. 1444/1968, ex art. 9, deve essere assicurato entro (e solo entro) le porzioni di pareti antistanti, nell'accezione predetta.
In altri termini, la distanza di 10 metri va rispettata entro il segmento delle pareti tale che l'avanzamento (ideale, meramente pensato) dell'una la porti ad incontrare l'altra, sia pure in quel segmento.
Il TAR ha inoltre ricordato che la distanza tra fabbricati di cui all’art. 9 del D.M. 1444/1968 va computata in maniera lineare e non radiale e che tale distanza deve concernere pareti finestrate, anche di diversa altezza; non può invece ritenersi sussistente l’obbligo di rispetto della predetta distanza fra pareti che non si fronteggiano (ossia, ipotizzando una prosecuzione ideale delle pareti antistanti).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, il TAR ha ritenuto che la circostanza che l’immobile di proprietà del ricorrente e il manufatto controverso siano posti a livelli diversi non sia idonea ad escludere la situazione di “frontistanza” di cui all’art. 9, D.M. 1444/1968, con conseguente sussistenza dell’interesse e della legittimazione del ricorrente a lamentarne la violazione.

Dalla redazione