Sent.C. Cass. 06/11/1987, n. 8213 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 06/11/1987, n. 8213

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1. Appalti oo.pp. - Contratto - Clausole onerose - Specifica approvazione scritta - Necessità.
1. Anche per i contratti stipulati dall'Amministrazione (nella specie, appalto di opera pubblica), sulla base di condizioni generali da essa predisposte trova applicazione l'art. 1341, 2° c., C.c., circa la necessità della specifica approvazione per iscritto delle clausole cosiddette onerose, contemplate nella norma medesima.

1. Conf. Cass. 22 gennaio 1986 n. 398, R Cass. 29 settembre 1984 n. 4832R, che traccia un indirizzo diverso da quello sino allora seguito dalla Corte suprema precisando che il fine dell'art. 1341, 2° c., C.c. ( « In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria » ) non è quello di tutelare il contraente più debole ma di richiamare la sua attenzione sulle clausole onerose comprese nella elencazione (la quale è tassativa: Cass. S.U. 27 marzo 1972 n. 955[R=W27M72955]) della predetta norma - che non sono perciò vessatorie - dei contratto che egli va a stipulare . Contra, Cass. 13 gennaio 1982 n. 178[R=W13GE82178], 29 novembre 1976 n. 4495[R=W29N764495], 17 febbraio 1975 n. 626[R=W17F75626], 18 dicembre 1973 n. 3432[R=W18D733432], secondo le quali gli artt. 1341 e 1342 C.c. non sono applicabili ai contratti stipulati dalla P.A., essendo l'operato di questa istituzionalmente ispirato a finalità di interesse generale e di imparzialità e giustizia.
C.c. artt. 1341, 1342

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