Sent.C. Cass. 06/03/1986, n. 1456 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 06/03/1986, n. 1456

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1. Appalti - Revisione prezzi - Clausola che l'esclude - Ammissibile - Non è clausola onerosa ex art. 1341 C.c.
1. La clausola di esclusione della revisione del prezzo dell'appalto in deroga alla norma di cui al 1° c. dell'art. 1664 C.c. non può qualificarsi vessatoria e non deve essere quindi specificamente approvata per iscritto, non essendo inclusa nella tassativa elencazione delle clausole onerose riportate nel 2° c. dell'art. 1341 C.c..

N.d.r. L'inapplicabilità del 2° c. dell'art. 1341 C.C. « In ogni caso non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria » ) alla clausola di esclusione della revisione prezzi è stata affermata da C. Stato dec. 21 dicembre 1985 n. 815R e Cass. 23 aprile 1981 n. 2403 e 2405.[R=W23A812403] L'istituto della revisione prezzi negli appalti privati - a differenza che negli appalti pubblici in cui persegue unicamente l'interesse pubblico alla regolarità della contrattazione - trova il suo presupposto nella imprevedibilità (al momento della conclusione del contratto) degli aumenti di costo che possono intervenire in corso di esecuzione dell'appalto ed ha lo scopo di ricondurre ad equità la causa del contratto, alterata a favore di una delle parti per effetto di eventi sopravvenuti ed imprevedibili (C. Stato 12 ottobre 1984 n. 723).[R=WCS12O84723] La clausola revisionale negli appalti privati è una delle libere pattuizioni contrattuali e di conseguenza le parti possono convenirne l'esclusione; ciò comporta solo un allargamento dei normali rischi economici dell'impresa, senza che l'appalto si trasformi da contratto commutativo in contratto aleatorio (Cass. 20 settembre 1984 n. 4806)[R=W20S844806]; e non è richiesto alcun particolare tipo di indagine da parte del giudice di merito circa la volontà delle parti, né tale volontà - purché chiaramente manifestata - deve estrinsecarsi in particolari espressioni formali (Cass. 23 aprile 1981 n. 2405).[R=W23A812405]

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