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Sent.C. Cass. 06/04/2001, n. 5153

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1. Professionisti - Consigli degli Ordini - Elezione - Reclamo al Consiglio nazionale contro i risultati - Termine di presentazione.
1. Il reclamo proposto avverso il risultato delle elezioni dei Consigli degli ordini professionali, ex art. 6 D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944 n. 382, è ammissibile, una volta che sia tempestivamente depositato o presentato presso il Consiglio nazionale entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione, pur in difetto di preventiva notifica anche ad uno solo degli eletti, competendo all'organo di giurisdizione domestica destinato a conoscere il reclamo disporre che il contraddittorio sia costituito nei confronti dei consiglieri risultati eletti, che - in quanto titolari di un diritto soggettivo alla conservazione del risultato elettorale - devono essere chiamati a partecipare al giudizio.

1a. Sulla elezione dei consigli degli ordini e collegi professionali ved. Cass. 27 settembre 1999 n. 10700R [Il reclamo avverso i risultati della elezione del consiglio di un locale ordine o collegio professionale (nella specie, dei geometri) va proposto al consiglio nazionale entro 10 giorni dalla proclamazione di tutti i componenti da eleggere]; Cass. III 9 luglio 1999 n. 7207R e Cass. S.U. 29 luglio 1998 n. 7416R [(Nella specie si trattava della elezione del consiglio di un collegio di geometri). Nel procedimento da seguire in caso di contenzioso sulla elezione dei rappresentanti dell'ordine o del collegio, di architetti, ingegneri, agronomi, geometri, periti agrari e periti industriali - che sono i professionisti tecnici indicati nell'art. 1 del D.Lgs.Lgt 23 novembre 1944 n. 382 (ndr) - devono essere rispettati i principi generali del processo civile tra cui quello del contraddittorio; quindi esso deve svolgersi con la partecipazione, oltre che del reclamante, anche del consiglio dell'ordine o del collegio e dei professionisti che sono risultati eletti.
(D.Lgs. 23 novembre 1944 n. 382, art. 6)R

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