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Sent.C. Cass. 16/11/1994, n. 9679

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1. Ingegneri ed architetti - Consiglio provinciale dell'Ordine degli ingegneri - Elezioni - Durata delle operazioni di voto - Termine ex art. 3 D.Lgs. Lgt. n. 382/44 - Inapplicabilità. 2. Ingegneri ed architetti - Consiglio provinciale dell'Ordine degli ingegneri - Elezioni - Sostituzione temporanea del Presidente di seggio - Ammissibilità.
1. In tema di elezioni del Consiglio provinciale dell'Ordine degli ingegneri, nel silenzio dell'art. 3 D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382, deve ritenersi consentito al Consiglio uscente disporre il prolungamento delle operazioni di voto in corso, modificandone la durata indicata nell'avviso dato agli iscritti, quando tale provvedimento, per l'insoddisfacente affluenza alle urne degli aventi diritto al voto, sia giustificato dalla necessità di raggiungere il quorum degli iscritti richiesto per la validità delle operazioni; in tal caso, l'avviso del prolungamento delle operazioni elettorali in corso è svincolato dall'osservanza del termine previsto dall'art. 3 cit., potendo essere dato anche con anticipo di un solo giorno rispetto a quello ultimo risultante dalla proroga, e può essere effettuato anche con un mezzo particolarmente celere, quale il telegramma, il fonogramma e il telefax, ovvero con la pubblicazione in un quotidiano. 2. Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale dell'Ordine degli ingegneri è consentita la temporanea sostituzione del Presidente del seggio elettorale (carica che compete per legge al Presidente del Consiglio uscente) da parte di soggetto da questi indicato, soprattutto quando le votazioni sono destinate a protrarsi per più giorni.

1. Ved. in particolare Cass. 3 novembre 1959 n. 3250[R=W3N593250], 19 gennaio 1988 n. 395 R e 11 aprile 1991 n. 3860 R
1. e 2. D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382, artt. 2, 3, 4, 6

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