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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
ANAC: approvata la direttiva programmatica sull'attività di vigilanza per l’anno 2018
Il documento, ai sensi dell’art. 3 del Provv. ANAC 15/02/2017 (Regolamento sull'esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici), individua le priorità di intervento e i mezzi attraverso i quali perseguire la prevenzione dei fenomeni corruttivi nei settori di competenza dell’ANAC.
L’attività dei competenti uffici di vigilanza dell’ANAC dovrà essere concentrata in particolare sulla verifica del rispetto, da parte delle amministrazioni, delle indicazioni di cui alla Delib. ANAC 22/11/2017, n. 1208, che ha approvato l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione.
La Direttiva si articola in quattro sezioni:
1) vigilanza sulle misure anticorruzione, obblighi di trasparenza, inconferibilità e incompatibilità (e tutela dei whistleblowers);
2) vigilanza sui contratti pubblici;
3) vigilanza sugli appalti di lavori;
4) vigilanza sugli appalti per la fornitura di beni e servizi.
Con particolare riferimento alla vigilanza sugli appalti di lavori, le maggiori criticità sono state riscontrate negli ambiti della progettazione dei lavori, degli affidamenti diretti, dell’utilizzo del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, delle varianti in corso d’opera, del contenzioso tra pubblica amministrazione ed operatore economico nel corso della fase esecutiva dei lavori, negli affidamenti dei subappalti, dell’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento con finalità diverse da quelle stabilite dalle norme vigenti, degli affidamenti con procedure di somma urgenza e degli affidamenti in situazioni emergenziali.
Tra queste, le fattispecie che sono state individuate come prioritarie nell'ambito dell'attività di vigilanza degli uffici:
- l'applicazione del principio di rotazione nell'ambito degli appalti di progettazione sotto soglia;
- l'istituto dell'avvalimento, rispetto al quale si è riscontrato un utilizzo dell’istituto con finalità "elusive" delle disposizioni normative vigenti o delle previsioni dei bandi di gara in quanto le imprese ausiliarie non forniscono, in realtà, l’apparato produttivo per l’esecuzione dell’appalto;
- le varianti in corso d'opera, con riferimento alla sussistenza di carenze nello svolgimento delle istruttorie sull’ammissibilità delle varianti, non riferibili alle ipotesi di cui all’art. 106 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 e relative, in particolare, a contratti di importo superiore ai 30 milioni di euro.