Articolo abrogato dalla L.P. 11/07/2018, n. 10, così recitava:

“Art. 4 - Piano di indirizzo generale

1. Entro il 31 maggio di ogni anno, la Giunta provinciale approva il piano di indirizzo generale degli interventi atti a realizzare il diritto allo studio universitario.

2. Il piano individua sia gli interventi che prescindono dal possesso di determinati requisiti soggettivi o oggettivi delle studentesse e degli studenti sia gli interventi che non prescindono dai suddetti requisiti o che vengono attribuiti per concorso.”

Dalla redazione