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Sent.C. Cass. 23/12/1987, n. 9635

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1. Gravi difetti - Acquirenti - Richiesta di condanna solidale del venditore e del costruttore - Competenza territoriale - Luogo in cui si è verificato il fatto illecito
1. L'art. 1669 C.c., che prevede la responsabilità dell'appaltatore per il pericolo di rovina di edificio o per gravi difetti della costruzione, benché collocato tra le norme disciplinanti il contratto di appalto, configura un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, in quanto tutelante l'esigenza di ordine pubblico della conservazione e funzionalità degli edifici destinati per loro natura a lunga durata, onde, ove l'acquirente di una parte di immobile chieda la condanna solidale del venditore e dell'appaltatore al risarcimento del danno per gravi difetti di costruzione e pericolo di rovina dell'immobile compravenduto a norma dell'art. 1669 cit., ai fini della competenza territoriale deve aversi riguardo, ai sensi dell'art. 20 C.p.c., al luogo in cui il fatto illecito (difetti dannosi dell'edificio) si è verificato ed in cui è sorta la relativa obbligazione risarcitoria.

1. Ved. Cass. 14 febbraio 1987 n. 16181[R=W14F8716181] 16 novembre 1985 n. 5623R, 20 giugno 1978 n. 3029, [R=W20G783029] 20 novembre 1970 n. 2452[R=W20N702452], 30 maggio 1962 n. 1299[R=W30MA621299].
C.c. art. 1669; C.p.c. art. 20

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