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Sent.C. Cass. 12/03/1987, n. 2555

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1. Associazione di professionisti - Validità ex art. 1 L. 1939 n. 1815 - E' associazione sui generis e non In partecipazione.
1. A norma dell'art. 1 L. 23 novembre 1939 n. 1815, sono validi, sempre che non contengano clausole contrastanti con le prescrizioni dalla stessa norma fissate in ordine alla denominazione dell'ufficio ed all'indicazione dei nomi e dei titoli professionali dei singoli associati, gli accordi conclusi, da professionisti legittimati, per l'esercizio congiunto di professioni cosiddette protette (il cui esercizio richiede un titolo specifico di abilitazione ed un'apposita autorizzazione), al fine della ripartizione di spese e compensi; per la validità dell'accordo (riguardante, nella specie, l'attività legale) è necessario, inoltre, che sia rispettato il principio della personalità della prestazione professionale, nel senso che l'associante rimane l'unico titolare dell'attività affidatagli e l'esclusivo responsabile (oltre che l'unico creditore del compenso) nei confronti del cliente, stabilendo l'impostazione e la linea dello svolgimento dell'opera, dirigendo ed organizzando il lavoro degli altri associati, i quali assumono la veste di sostituti o di ausiliari ai sensi dell'art. 2232 C.c., ossia di collaboratori tecnici; tali accordi costituiscono contratti di associazione sui generis, autonomi e diversi da quelli regolati dall'art. 2549 C.c. (associazione in partecipazione).

1. Ved. Cass. 6 dicembre 1986 n. 7263R e 7264[R=W6D867264], Cass. pen. 5 agosto 1986 n. 17.769 R, Cass. 29 luglio 1986 n. 4870, R; Cass. 30 gennaio 1985 n. 566, R
C.c. artt. 2232, 2549; L. 23 novembre 1939 n. 1815R

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