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Sent.C. Cass. 31/07/1987, n. 6636

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1. Associazione di professionisti - Rapporto fra cliente e professionisti associati o fra cliente e più professionisti non associati - Rispettivi effetti. 2. Associazione di professionisti - Rapporto con Il cliente - Principio della rappresentanza reciproca fra i professionisti - Corresponsione del compenso ad uno solo di essi o richiesta del compenso da uno solo di essi - Legittimità - Morte di uno dei professionisti associati - Irrilevanza.
1. Il rapporto che validamente si instaura ai sensi della L. 23 novembre 1939 n. 1815, tra il cliente e i professionisti associati in uno studio si differenzia sostanzialmente, sia all'interno di esso, sia verso l'esterno, da quello che si costituisce tra il cliente e più professionisti non associati, collegialmente ma separatamente incaricati di svolgere insieme la stessa prestazione. In quest'ultimo caso, infatti, si hanno tanti separati rapporti quanti sono i professionisti, mentre nel primo si ha un unico rapporto, di talché i professionisti associati si presentano al cliente, e per esso operano, come un'unica arte contrattuale, hanno diritto ad un solo compenso e la prestazione ad essi unitariamente chiesta può essere disimpegnata dall'uno o dall'altro o da tutti congiuntamente. 2. Nell'ambito del rapporto che si instaura tra il cliente e i professionisti associati di uno studio professionale, si desume che ciascuno di tali professionisti, nell'espletamento dell'incarico ricevuto insieme con i suoi colleghi, agisca, oltre che per sé, anche per gli altri, secondo il principio della rappresentanza reciproca, sicché, in mancanza di esplicite limitazioni o previsioni in contrario, come il cliente che ha ricevuto la prestazione dai professionisti congiuntamente può corrispondere il compenso a uno solo di essi con effetti liberatori, così ciascuno dei professionisti è legittimato a chiedere l'intero compenso per l'opera prestata, ancorché sia sopravvenuta la morte di uno degli associati, trattandosi di rapporto di mandato e rappresentanza costituito anche nell'interesse del mandatario (art. 1723, 2° c., C.C.).

1. 2. Ved. Cass. 4 luglio 1974 n. 1936,[R=W4L741936] 21 novembre 1979 n. 6065R. Sulle società di professionisti, ved. Cass. 12 marzo 1987 n. 2555R, 6 dicembre 1986 n. 7263R e 7264 [R=W6D867264], 29 luglio 1986 n. 4870 R, Cass. pen. 5 agosto 1986 n. 17.769 R, Cass. 30 gennaio 1985 n. 566 R
Artt. 1224 e 1723 C.c.; art. 1 e 2 L. 23 novembre 1939 n. 1815R; artt. 4, 6, 7 e 13 L. 2 marzo 1949 n. 143R

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