Sent.C. Stato 31/03/1989, n. 203 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 31/03/1989, n. 203

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1. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Interesse legittimo dell'appaltatore - Suo diritto soggettivo dopo che l'amministrazione esercita il potere di revisione. 2. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Prezzi correnti alla data dell'offerta - Sono i prezzi delle tabelle riferite a quella data anche se pubblicate dopo.
1. Il potere di revisione nell'appalto pubblico non ha la sua fonte nel contratto ma bensì nel diritto pubblico, per l'interesse pubblico sussistente alla realizzazione dell'opera pubblica. Tale potere è attribuito dalla legge alla P.A. e se o sin quando questa non l'esercita, riconoscendo dovuta la revisione dei prezzi (ed a questa allora l'appaltatore avrà un diritto soggettivo), la posizione dell'appaltatore è quella di interesse legittimo. 2. Le « variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla presentazione dell'offerta » (D.L.C.P.S. 1947 n. 1501, art. 1, 1° c., ultima parte) vanno riferite ai prezzi indicati nella tabella relativa alla suddetta data di presentazione dell'offerta, anche se pubblicata successivamente, e non nell'ultima tabella pubblicata prima dell'offerta cioè nell'ultima tabella nota al momento dell'offerta.

1. Questa sentenza si uniforma alla costante giurisprudenza sull'argomento: l'appaltatore di un'opera pubblica ha solo un interesse legittimo alla revisione dei prezzi - giacché la concessione di questa è una facoltà discrezionale della P.A. - che diventa diritto soggettivo solo se e quando la P.A. riconosca dovuta la revisione stessa. Ved. Cass. S.U. 11 novembre 1988 n. 6096[R=W11N886096] e 12 dicembre 1988 n. 6729 R. La tesi sostenuta dalla giurisprudenza, con la quale si vede un appaltatore tipo che procede alla cieca senza sapere se la revisione dei prezzi (il cui importo può anche superare quello del contratto di appalto) gli verrà o no pagata cioè un appaltatore inesistente, porta anche alla irrazionale conclusione della seconda massima di questa sentenza, per cui la revisione dei prezzi - se e quando sarà riconosciuta dalla P.A. - sarà riferita a prezzi che l'appaltatore non poteva conoscere quando ha presentato l'offerta: l'appalto appare ancor più come un gioco d'azzardo.
C.c. art. 1664, 1° c.; D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501, art. 1, 1° c.

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