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Sent.C. Cass. 12/12/1988, n. 6729

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1. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Ritardato pagamento per lavori eseguiti ante L. 1974 n. 700 - Interessi dovuti secondo D.L.C.P.S. 1947 n. 1501. 2. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Per lavori appaltati ante L. 1974 n. 700 - Applicabilità di questa legge - Limiti.
1. In tema di revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche, anteriormente all'entrata in vigore della L. 21 dicembre 1974 n. 700, il disposto dell'art. 3, 4° c., D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501 (come modificato dall'art. 1 L. 9 maggio 1950 n. 329) secondo cui dopo un anno dall'approvazione degli atti di collaudo decorreranno gli interessi legali a favore dell'impresa sull'importo dovuto per la revisione dei prezzi, va inteso nel senso che il diritto al compenso revisionale, ancorché già sorto in forza del riconoscimento della P.A., diviene fruttifero solo col decorso di un anno dall'approvazione degli atti di collaudo, e non dal precedente momento del collaudo stesso, attesa la natura costitutiva dell'atto di riconoscimento e la posizione di interesse legittimo di cui l'appaltatore è portatore prima del riconoscimento discrezionale da parte dell'Amministrazione. 2. In tema di revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche, relativamente ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della L. 21 dicembre 1974 n. 700, questa si applica alla parte di lavori eseguiti durante la sua vigenza, senza che rilevi la circostanza che il contratto non sia stato ancora compiutamente eseguito per non essersi proceduto al collaudo, dovendosi avere riguardo a tal fine non all'esecuzione del contratto, bensì a quella dei lavori in concreto.

1. La sentenza si adegua al consolidato orientamento della Corte suprema secondo la svolta segnata dalle Cass. S.U. 23 febbraio 1983 n. 1363[R=W23F831363], 1364[R=W23F831364], 1365,[R=W23F831365] 1366[R=W23F831366], 1368[R=W23F831368] e 1369 [R=W23F831369] le quali hanno riaffermato la posizione di interesse legittimo dell'appaltatore, ma limitatamente alla prima fase, in cui la P.A. ha la facoltà discrezionale di concedere la revisione dei prezzi, mentre hanno riconosciuto il diritto soggettivo dell'appaltatore alla revisione, una volta che essa sia stata concessa dalla P.A.. Nello stesso senso ved. Cass. S.U. 5 aprile 1986 n. 2368,R S.U. 27 giugno 1986 n. 4269,[R=W27G864269] 28 aprile 1987 n. 4089.[R=W28A874089] Ma tutta la dottrina ritiene, per contro, che alla revisione dei prezzi negli appalti pubblici l'appaltatore abbia, sin dall'inizio del rapporto contrattuale, un diritto soggettivo.
D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501, L. 9 maggio 1950 n. 329[R=L32950], L. 21 dicembre 1974 n. 700[R=L70074]

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