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Sent.C. Cass. 27/02/1991, n. 2105

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1. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Interesse legittimo dell'appaltatore - Diritto soggettivo dopo riconoscimento, anche implicito, della P.A.
1. In tema d'appalto di opera pubblica, il riconoscimento da parte dell'Amministrazione appaltante della revisione del prezzo, che non richiede provvedimenti formali e può discendere anche implicitamente da comportamenti concludenti, conferisce alla posizione dell'appaltatore natura di diritto soggettivo, come tale tutelabile davanti al giudice ordinario, sia con riguardo alla liquidazione del quantum della revisione, sia con riguardo alla responsabilità della debitrice per interessi ed eventuale maggiore danno a norma dell'art. 1224, 2° c., Cod. civ., a partire dalla data del riconoscimento medesimo.

1. Sull'interesse legittimo (con giurisdizione amministrativa) che l'impresa ha alla revisione prezzi e che si trasforma in diritto soggettivo (con giurisdizione ordinaria) dopo il riconoscimento della revisione - anche implicito (ved. Cass. S. U. 19 aprile 1990 n. 3263 R; 28 aprile 1987 n. 4099[R=W28A874099] e Cass. 27 giugno 1986 n. 4270[R=W27G864270]) - da parte dell'amministrazione appaltante ved. C. Stato IV 31 marzo 1989 n. 203 R, C. Stato V 20 novembre 1989 n. 750 [R=WCS20N89750] e Cass. S.U. 13 aprile 1988 n. 2915 R
C.c. art. 1224; D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501

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