Sent.C. Cass. 11/03/1989, n. 1108 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 11/03/1989, n. 1108

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1. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Riconoscimento parziale della P.A. - Controversia - Giurisdizione amministrativa - Derogabilità per connessione con altra causa dinanzi A.G.O. - Esclusione.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, qualora l'amministrazione riconosca la revisione dei prezzi con limitato riguardo ad una determinata parte delle opere, o ad un determinato arco di tempo, come nel caso in cui la escluda per il periodo del protrarsi dei lavori dopo la scadenza del termine contrattuale, la controversia inerente alla legittimità di tale limitazione od esclusione, investendo provvedimenti di natura discrezionale, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo; questa giurisdizione non può trovare ragione di deroga nella connessione con altra causa, di pertinenza del giudice ordinario, in materia di diritti ed obblighi discendenti dal contratto (nella specie, discutendosi in tale causa sulla responsabilità per il ritardo dei lavori), trattandosi di circostanza rilevante solo al diverso fine di un'eventuale sospensione, ai sensi dell'art. 295 C.p.c.

1. Ved. Cass. S.U. 15 ottobre 1987 n. 7623 R, S.U. 23 febbraio 1983 n. 1365.[R=W23F831365] Sulla giurisdizione amministrativa per le controversie in materia di revisione dei prezzi, ved. C. Stato 23 gennaio 1989 n. 17R.
C.p.c. art. 295; D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501

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