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Sent.C. Cass. 27/03/1984, n. 2005

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Adesione del giudice alle conclusioni della conclusione disposta in secondo grado - Espressa confutazione delle contrarie risultanze della consulenza di primo grado - Necessità - Esclusione.
1. Il giudice di appello, quando accoglie le conclusioni della consulenza tecnica disposta in tale grado, esponendo adeguatamente ed in modo convincente le ragioni che l'inducono a ritenere esatte e persuasive dette conclusioni, non è obbligato ad un'espressa confutazione delle contrarie risultanze dell'accertamento tecnico esperito in primo grado, giacché tale confutazione deve ritenersi implicita nell'accettazione dei risultati della nuova consulenza.

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