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Sent.C. Cass. 08/06/1977, n. 2359

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Nomina - Scelta riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice - Incensurabilità in Cassazione. 2. Consulenza tecnica d'ufficio - Valutazione del giudice - Contrasto tra diverse consulenze vertenti sullo stesso oggetto - Accoglimento delle conclusioni dell'ultima - Motivazione - Necessità - Limiti.
1. Le norme che disciplinano la scelta del consulente tecnico hanno natura e finalità semplicemente direttive: conseguentemente, la scelta di tale ausiliare del giudice, anche in riferimento alla categoria professionale di appartenenza e alla sua competenza qualificata, è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito. 2. Il giudice d'appello, il quale si trovi in presenza di un rilevante contrasto tra le consulenze tecniche di primo e di secondo grado, o, comunque, tra più successive consulenze vertenti sullo stesso oggetto, qualora accolga le conclusioni dell'ultima di esse deve, bensì, esporre adeguatamente i motivi che l'hanno indotto a ritenerle esatte e persuasive, senza necessità, tuttavia, di confutare in modo espresso e particolareggiato le diverse risultanze e valutazioni delle consulenze precedenti, in quanto tale confutazione sia già contenuta nella relazione dell'ultima consulenza e quindi sia implicita nell'accettazione di questa.

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