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13/03/2018

Gravi illeciti professionali: l'elenco del Codice appalti ha carattere esemplificativo

In tema di gravi illeciti professionali, anche un grave inadempimento che non abbia determinato le conseguenze espressamente previste dall’art. 80, comma 5, lett. c), D. Leg.vo 50/2016 (cioè che non abbia determinato risoluzione del contratto, condanne a risarcire danni, escussione di garanzie o irrogazione di penali) può - purchè la relativa determinazione sia adeguatamente e specificamente motivata - provocare l’esclusione dalla procedura di selezione dell’operatore economico che l’abbia commesso.

Lo ha ritenuto il Consiglio di Stato (sentenza 02/03/2018, n. 1299) secondo cui l’elencazione degli illeciti professionali prevista dal citato art. 80, D. Leg.vo 50/2016 è meramente esemplificativa. Al riguardo i giudici hanno rilevato che non contrastano con tale interpretazione le Linee Guida ANAC n. 6 approvate con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 ed aggiornate con delibera ANAC 11 ottobre 2017, n. 1008, data la natura non vincolante delle stesse e data la portata - anche questa - esemplificativa dei fatti che secondo le stesse Linee guida costituiscono significative “carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto”, nonché dei mezzi di prova dell’illecito professionale che, per le Linee guida, vanno considerati “adeguati”.

Dalla redazione