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Sent. C. Cass. 30/05/1997, n. 4851

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1. Appalti oo.pp. - Riserve dell'appaltatore - Obbligo di iscrizione nel registro di contabilità - Limiti - Questioni su decorrenza e misura di interessi per ritardati pagamenti - Esclusione.
1. In materia di appalti di opere pubbliche, l'onere dell'iscrizione nel registro di contabilità, che ai sensi degli artt. 54, 64 e 107 R.D. 25 maggio 1895 n. 350 condiziona la tutelabilità delle pretese dell'appaltatore non accolte dall'Amministrazione committente, riguarda esclusivamente le annotazioni e le riserve concernenti le partite di lavoro eseguite e le somministrazioni fatte dall'appaltatore medesimo, non anche le diverse pretese estranee alla necessità di documentazione cronologica della fase esecutiva del contratto di appalto; ne consegue che non devono essere annotate nel predetto registro le questioni concernenti la decorrenza e la commisurazione degli interessi per ritardo nel pagamento degli acconti, del saldo o della revisione dei prezzi.

1. Conf. Cass. 19 marzo 1991 n. 2933 R

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