Sent.C. Conti 05/12/1985, n. 1605 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Conti 05/12/1985, n. 1605

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1. Appalti oo.pp. - Contratto - Atto aggiuntivo - Finalità - Modifica dei prezzi ad opere inalterate - Illegittimità. 2. Appalti oo.pp. - Contratto - Lavori in concessione a trattativa privata - Successiva determinazione ex novo del prezzo - Illegittimità. 3. Appalti oo.pp. - Contratto - Affidamento lavori - Mancanza di fondi - Riserva della P.A. di adeguare il programma ai fondi disponibili - Illegittimità.
1. In materia di lavori pubblici in concessione, causa tipica dell'atto aggiuntivo è quella di approvare in corso d'opera variazioni al progetto originario « qualora occorra, per i lavori suppletivi ed imprevisti, di fissare nuovi prezzi » (art. 1 penultimo comma L. 24 giugno 1929 n. 1137); pertanto, è illegittimo il ricorso all'atto aggiuntivo quando tutte le categorie e quantità di lavori descritti nell'originaria convenzione siano rimaste inalterate e sia mutato solo il prezzo dei lavori. 2. In materia di lavori pubblici, il prezzo fisso e invariabile dell'opera deve scaturire direttamente dalla gara, secondo il principio desumibile dall'art. 3 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440; pertanto, è illegittimo il comportamento dell'Amministrazione che, dopo aver affidato lavori in concessione a trattativa privata (a seguito di gara esplorativa) determini ex novo il prezzo, senza alcun riferimento alle pattuite condizioni, sulla base di un nuovo progetto presentato dal concessionario. 3. E' illegittimo l'affidamento di lavori in assenza di fondi disponibili, né a sanare tale illegittimità è sufficiente la clausola contrattuale con cui l'amministrazione si riserva, senza oneri, la facoltà di ridurre il programma operativo in relazione alle disponibilità finanziarie effettive, clausola di per sé illegittima per contrasto con gli artt. 11 e 12 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e 20 L. 5 agosto 1978 n. 468.

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