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Sent.C. Cass. 27/04/1985, n. 2743

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Iscritto in albo di altro tribunale - Diritto ad indennità e rimborso spese per trasferta. 2. Consulente tecnico d'ufficio - Rimborso spese - Preventiva autorizzazione del giudice - Esclusione - Limiti.
1. In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico, nella disciplina della L. 8 luglio 1980 n. 319, e per il caso in cui il giudice si avvalga del potere di sceglierlo fra quelli iscritti negli albi di un altro tribunale (della stessa o di una diversa Corte d'appello), al consulente medesimo deve riconoscersi, con la indennità di trasferta, anche il rimborso delle spese per i necessari trasferimenti fuori della circoscrizione del tribunale presso il quale è iscritto, da liquidarsi secondo parametri analoghi a quelli fissati per le trasferte dei funzionari dello Stato dalla L. 26 luglio 1978 n. 417 (richiamata dall'art. 9 della citata L. n. 319 del 1980). 2. Le spese affrontate dal consulente tecnico, nell'espletamento dell'incarico affidatogli dal giudice, sono rimborsabili indipendentemente da una preventiva autorizzazione, tranne il caso in cui si tratti di spese derivanti dall'ausilio di altri prestatori d'opera (art. 7 della L. 8 luglio 1980 n. 319). Peraltro, qualora le suddette spese derivino dall'acquisto di macchinari particolari e costosi, la loro rimborsabilità richiede, oltre ad una adeguata indagine sulla necessità dei macchinari stessi in relazione alle esigenze dell'incarico, anche il positivo riscontro dell'impossibilità del consulente di avvalersi di impianti altrui, o di utilizzare successivamente quello acquistato nell'ambito della propria attività professionale, ovvero di provvederne a non gravosa rivendita.

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