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Sent.C. Cass. 15/06/1992, n. 7299

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1 Geometra insegnante di istituto statale - Autorizzato all'esercizio della professione - Iscrizione nell'albo professionale - Diritto - Disapplicazione dell'autorizzazione - Illegittimità - Accertamento - Giurisdizione amministrativa.
1 Ai sensi dell'art. 7 R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 (regolamento per la professione di geometra) e dell'art. 92 D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 (norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato), il geometra docente di scuola statale, autorizzato dal competente Capo d'istituto all'esercizio della libera professione, ha diritto all'iscrizione nell'albo professionale dei geometri, essendo esclusa la possibilità di disapplicazione (da parte sia dei Consigli provinciali che del Consiglio nazionale dei geometri) dell'atto autorizzativi anzidetto, la cui eventuale illegittimità, con la rimozione dell'atto medesimo, deve essere accertata dal giudice amministrativo in contraddittorio con le parti interessate, compresa l'amministrazione della pubblica istruzione.

1. Ved. Cass. S.U. 19 maggio 1982 n. 5992 [R=W19MA825992], S.U. 8 gennaio 1992 n. 116 R, 8 agosto 1991 n. 8643 R
R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 7 ; T.U. Legge com. e prov. R.D.3 marzo 1934 n. 383, art. 241; D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, art. 60 [R=DPR357]; L.30 luglio 1973 n. 477; D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, art. 92

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