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Sent.C. Cass. 11/11/1991, n. 12020

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1. Geometra - Insegnante di istituto statale - Iscrizione all'albo professionale - Ammissibilità - Previa autorizzazione del capo dell'istituto.
1. I docenti delle scuole statali - poiché l'art. 92 D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 (emanato in base alla L. 30 luglio 1973 n. 477 di delega) non pone per essi un divieto assoluto di esercizio della libera professione, contemplandone la possibilità di autorizzazione con atto del capo dell'Istituto - possono essere iscritti all'albo dei geometri, ai sensi dell'art. 7, 2° c., R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, indipendentemente dall'esigenza in concreto della predetta autorizzazione (ed a prescindere, a maggior ragione, dalla sua legittimità o meno), costituendo essa un posterius per il suo ruolo di atto permissivo particolare di un'attività non colpita dal divieto assoluto ed assoggettata per legge a determinati limiti.

1. Ved. Cass. S. U. 8 agosto 1991 n. 8643R; Cass. S. U. 20 agosto 1990 n. 8481 R; Cass. S. U. 12 marzo 1980 n. 1645 [R=W12M801645] e 1646.[R=W12M801646] Ved. anche nota alla precedente Cass. S.U. 8 agosto 1991 n. 8643R.
R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, art. 7, 2° c.; L. 30 luglio 1973 n. 477; D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, art. 92

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