FAST FIND : FL4062

Flash news del
05/03/2018

Rito appalti: mancata pubblicazione del provvedimento di ammissione

Secondo il T.A.R. Piemonte (sent. 26/02/2018, n. 262), nel rito appalti, in mancanza della pubblicazione prescritta dall'art. 29, D. Leg.vo 50/2016 non può applicarsi la procedura speciale prevista dall'art. 120, comma 2-bis, D. Leg.vo 104/2010 per l’impugnazione delle ammissioni alla gara (o delle esclusioni dalla stessa).

Il T.A.R. ha infatti ritenuto che il termine per l’impugnazione dell’ammissione di altri concorrenti decorre esclusivamente dalla suddetta data di pubblicazione e non può viceversa decorrere dalla data della seduta pubblica di gara, anche qualora risulti che il legale rappresentante della società ricorrente sia stato ivi presente.

Pertanto, in caso di mancata pubblicazione e conseguente inapplicabilità del rito speciale di cui all’art. 120, comma 2-bis, D. Leg.vo 104/2010, non avendo l’atto di ammissione alla gara valore provvedimentale autonomo, è consentita l’impugnazione unitamente al provvedimento finale di aggiudicazione definitiva dell’appalto.

Dalla redazione