Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Responsabilità del venditore-costruttore nei confronti dell'acquirente
Con l'Ord. C. Cass. civ. 20/02/2018, n. 4055, la Suprema Corte, non discostandosi dal proprio orientamento in materia, ha chiarito che l'art. 1669 c.c. trova applicazione, oltre che nei casi in cui il venditore abbia provveduto alla costruzione con propria gestione di uomini e mezzi, anche nelle ipotesi in cui, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti estranei, la costruzione sia, comunque, a lui riferibile in tutto o in parte per avere ad essa partecipato in posizione di autonomia decisionale. Inoltre, anche chi fa costruire un immobile da destinare alla successiva vendita a terzi, e che per far questo appalti l'opera ad un diverso soggetto è tenuto alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c.