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02/03/2018

Responsabilità del venditore-costruttore nei confronti dell'acquirente

La Corte di Cassazione ha ribadito che l'azione di responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c. può essere esercitata, non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità.

Con l'Ord. C. Cass. civ. 20/02/2018, n. 4055, la Suprema Corte, non discostandosi dal proprio orientamento in materia, ha chiarito che l'art. 1669 c.c. trova applicazione, oltre che nei casi in cui il venditore abbia provveduto alla costruzione con propria gestione di uomini e mezzi, anche nelle ipotesi in cui, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti estranei, la costruzione sia, comunque, a lui riferibile in tutto o in parte per avere ad essa partecipato in posizione di autonomia decisionale. Inoltre, anche chi fa costruire un immobile da destinare alla successiva vendita a terzi, e che per far questo appalti l'opera ad un diverso soggetto è tenuto alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c.

Dalla redazione