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Sent. C. Stato 13/11/1995, n. 1556

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Impianti pericolosi - Osservanza dell'art. 890 Cod. civ. - E' a carico del proprietario dell'impianto.
1. L'art. 890 Cod. civ. dispone che le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno (solidità, salubrità e sicurezza) vanno osservate da chi presso il confine vuole depositare materiali nocivi o pericolosi, e ciò indipendentemente dal fatto che su fondo confinante con quello su cui si vuole eseguire il deposito esistano o meno manufatti; pertanto, è legittimo il provvedimento con il quale il Comune impone al proprietario di un impianto di g.p.l. di costruire sul proprio terreno un idoneo muro tagliafiamme, non operando nel caso il principio del jus praeventionis.


Cod. civ. art. 890

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