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Sent. C. Cass. 06/12/1995, n. 12578

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Appalti - Responsabilità dell'appaltatore - Risarcimento danni per suo inadempimento del contratto - Determinazione - Affidamento a terzi dell'esecuzione dell'opera - Esclusione dal risarcimento del maggior costo di materiali impiegati rispetto a quelli pattuiti.

In tema di risarcimento del danno, la compensazione del pregiudizio arrecato e la restituzione della situazione patrimoniale del soggetto leso non possono risolversi in un vantaggio, dovendo la determinazione delle conseguenze patrimoniali negative limitarsi alla perdita subita ed al mancato guadagno; pertanto, nel caso in cui il committente, in seguito all'inadempimento del contratto d'appalto, abbia fatto eseguire da altri la prestazione non esattamente adempiuta dall'appaltatore, col compimento di un'opera di maggior pregio, in virtù dell'impiego di materiali più costosi di quelli previsti nell'originario contratto d'appalto, il risarcimento del danno per l'inadempimento non si estende a compensare il costo dei materiali più onerosi di quelli pattuiti.

1. Ved. Cass. 18 ottobre 1988 n. 5667 R (Sulla responsabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera). 1a. Come nota 1a. a Cass. 20 ottobre 1995 n. 10924.R


Cod. civ. artt. 1218 e 1668

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