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Sent.C. Cass. 06/07/1990, n. 7147

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1. Vizi e difetti - Riconoscimento dell'appaltatore ed impegno ad eliminarli - Nuova obbligazione con prescrizione ordinaria decennale.
1. Il riconoscimento che l'Appaltatore faccia dei vizi dell'opera, accompagnato dall'impegno di provvedere alla loro eliminazione, dà vita ad una nuova ed autonoma obbligazione (rispetto a quella originaria di garanzia) svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1667 C.c. e soggetta invece alla prescrizione ordinaria decennale.

1. Conf. Cass. 30 luglio 1983 n. 5245;[R=W30L835245] ved. anche Cass. 10 giugno 1982 n. 3526,[R=W10G823526] 12 luglio 1976 n. 2664.[R=W12L762664] L'art. 1667 c.c. dispone: «(1° c.) L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui riconosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso non siano stati in mala fede taciuti dall'appaltatore (2° c.). Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati (3° c.). L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna».
C.c. art. 1667

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