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Sent. C. Cass. 07/06/1995, n. 6435

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Distacco dal confine - Obbligo per regolamenti edilizi comunali - Principio della prevenzione - Inapplicabilità.
1. In tema di distanze tra costruzioni, il principio cosiddetto della prevenzione, desumibile dalla disciplina dell'art. 875 Cod. civ., non è applicabile quando l'obbligo di osservare un determinato distacco dal confine sia dettato dai regolamenti comunali in tema di edilizia ed urbanistica, avuto riguardo al carattere indiscutibilmente cogente di tali fonti normative, da intendersi preordinate alla tutela, oltre che di privati diritti soggettivi, di interessi generali, trascendenti l'ambito meramente privatistico.

1. Ved. in particolare Cass. 27 febbraio 1995 n. 2294 R; 2 agosto 1990 n. 7747[R=W2AG907747], 6 maggio 1987 n. 4200.[R=W6MA874200] 1a. Come nota 1a. a Cass. 12 aprile 1995 n. 4195R.
Cod. civ. art. 875

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