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Sent.C. Cass. 27/01/1995, n. 990

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1. Appalti oo.pp. - Collaudo - Effetti - Custodia e manutenzione opere ultimate - Obbligo dell'appaltatore - Insussistenza.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, una volta intervenuta l'approvazione del collaudo, in assenza di ogni disposizione normativa, l'appaltatore non ha più l'obbligo di provvedere alla custodia e manutenzione delle opere ultimate (art. 16 D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063), non potendo questi continuare ad essere gravato di oneri e prestazioni in dipendenza del comportamento negligente dell'Ente appaltante.

1. Conf. Cass. 2 marzo 1988 n. 2203 R e 26 giugno 1978 n. 3141.[R=W26G783141]
Cod. civ. artt. 1655 e 1665 ; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 16 [R=DPR106362,A=16]

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