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Sent.C. Cass. 11/02/1995, n. 1543

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1. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Contratti per lavori ante L. 1974 n. 700 - Interessi sul compenso revisionale - Decorrenza dopo un anno dall'approvazione del collaudo - Contratto non compiutamente eseguito all'entrata in vigore L. cit. - Irrilevanza.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, per i contratti anteriori all'entrata in vigore della L. 21 dicembre 1974 n. 700 e relativamente ai lavori eseguiti prima di tale data, l'obbligo di pagamento del compenso revisionale può configurarsi unicamente in base al disposto dell'art. 3 quarto comma D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501; ne consegue che gli interessi legali su tale compenso decorrono solo dopo un anno dall'approvazione degli atti di collaudo, non potendo applicarsi la normativa successiva, a nulla rilevando la circostanza che il contratto non sia stato ancora compiutamente eseguito (per non essersi proceduto al collaudo) al momento dell'entrata in vigore della L. n. 700 del 1974, poiché si deve aver riguardo, non già all'esecuzione del contratto, bensì a quella dei lavori in concreto.

1. Conf. Cass. 12 dicembre 1988 n. 6729 R 1a. Come nota 2a. a Cass. 8 febbraio 1995 n. 1446.R
[D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501 ; L. 21 dicembre 1974 n. 700[R=L70074]

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